Privacy Policy

Allontanamento del minore: quando viene allontanato dalla famiglia d’origine

Allontanamento del minore: quando viene allontanato dalla famiglia d’origine

In cosa consiste l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine? In quali casi il minore viene allontanato? Come avviene l’allontanamento? L’allontanamento del minore può rappresentare una garanzia a beneficio del superiore interesse del minore in casi di estremo disagio all’interno delle famiglie d’origine.

Allontanamento del minore:  una misura di protezione giuridica e sociale

La legge stabilisce che il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia e, pertanto, le istituzioni sono tenute a sostenere le famiglie in difficoltà perché le condizioni di indigenza dei genitori o di chi esercita la patria potestà non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Dunque, la povertà non basta per allontanare un bambino dai propri genitori.

Un minore può essere allontanato dalla famiglia d’origine in situazioni di estrema gravità e di  elevato rischio psico-fisico per i bambini e per gli adolescenti.

L’allontanamento del minore è inteso come misura di protezione residuale da attuarsi solo nel caso in cui tutti gli interventi  di  prevenzione, sostegno e cura attuabili dai Servizi Sociali degli Enti locali nei confronti di nuclei familiari a “rischio”, non siano stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l’esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei confronti dei loro figli.

In quali casi un minore viene allontanato?

Un minore può essere allontanato dalla famiglia d’origine nei casi in cui il genitore non sia in grado di rispondere ai bisogni di crescita del proprio figlio e lo costringa a vivere esperienze non adatte all’età. Tali situazioni si possono verificare quando il minore:

  • è costretto a vivere in una situazione di degrado, malnutrizione e incuria, ad esempio se i genitori non curano la salute dei figli, o li fanno vivere in condizioni ambientali insalubri.
  • è sottoposto a violenza e maltrattamenti fisici, psichici o venga messa a rischio la sua vita
  • quando i genitori mettono a rischio la salute psicofisica del figlio a causa di devianza o psicopatologia come nei casi della tossicodipendenza, dell’alcolismo, della prostituzione ecc.
  • quando il minore viene strumentalizzato all’interno di un gravissimo conflitto tra i genitori e non vengono soddisfatti i suoi bisogni psicologici, fisici ed evolutivi.

Fermo restando che ogni situazione va valutata caso per caso, all’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine segue l’affidamento a soggetti terzi, individuati in base alle indicazioni della legge. Questo affidamento è temporaneo, dura per il periodo in cui sussiste l’impedimento nella famiglia di origine e se e quando la causa dell’impedimento viene meno il minore può fare ritorno al suo nucleo familiare.

 

Come avviene l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine?

Tutte le situazioni che determinano pregiudizio per un minorenne possono essere esposte o segnalate alle Forze dell’Ordine, ai Servizi sociali o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni da parte di tutti i cittadini, dagli interessati e dai professionisti delle strutture educative e scolastiche, sociali e sanitarie.

Nella maggior parte dei casi, la segnalazione arriva ai Servizi Sociali del territorio di riferimento che si occupano di effettuare una prima raccolta di informazioni, convocando la famiglia. Nell’ipotesi in cui si riscontrino situazioni di rischio, essi si attivano per adottare i provvedimenti più opportuni a seconda della gravità della situazione.

Quando il rischio per il minore non è grave, vengono avviati dei percorsi di sostegno alla famiglia, quando invece la situazione è grave i servizi sociali sono obbligati alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria e, in casi estremi, viene predisposto il collocamento urgente in ambiente protetto.

Nell’ultimo caso,  ai sensi dell’art. 403 c.c., “quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. I Servizi Sociali, in qualità di Pubblica Autorità e quali referenti privilegiati del minore, possono intervenire senza avvalersi degli organi di polizia (se non necessari) e senza previa autorizzazione del Giudice Tutelare , dandone comunicazione al Pubblico Ministero per i minorenni.

Ricordiamo che lo scopo di un allontanamento del minore è quello di tutelare i diritti dei minorenni e recuperare, ove possibile, con il sostegno dei servizi sociali e sanitari, la piena responsabilità genitoriale.

A questo scopo il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali ha promosso un Tavolo interistituzionale che ha portato all’elaborazione delle Linee guida per gli interventi di allontanamento.

Secondo questo documento, l’intervento di allontanamento del minore deve essere “accompagnato da un’opportuna e approfondita indagine psicologica e sociale nell’interesse della persona di età minore, dei suoi genitori e della famiglia allargata; al minorenne devono essere garantiti, in ogni fase i diritti di informazione, di ascolto e, se fornito della capacità di discernimento, la possibilità di esprimere la sua opinione; i genitori e i fratelli eventualmente non allontanati devono essere informati, prima, durante e dopo l’allontanamento e coinvolti – ove possibile, nell’interesse del minorenne – nella scelta delle relative modalità e devono essere privilegiate le modalità di accompagnamento all’allontanamento, che favoriscono la collaborazione dei genitori e di altri familiari coinvolti”.

Le norme inoltre indicano che nel momento dell’allontanamento, “va evitato il ricorso alla forza pubblica se non come modalità residuale ed estrema e, comunque, se indispensabile, al fine del mantenimento dell’ordine pubblico o della necessità di salvaguardare l’incolumità fisica delle persone anche estranee; in ogni caso da attuarsi con il coinvolgimento di personale in borghese e idoneamente formato”.

L’allontanamento è un atto che viene sempre ben ponderato proprio perché rappresenta sempre e comunque un evento doloroso per il minorenne e per i genitori, portatore di un cambiamento molte volte repentino” .

Proprio per questo motivo, “il minorenne viene sostenuto nell’elaborazione dell’evento legato alla separazione dal suo ambiente di vita, che anche se inidoneo e all’interno del quale esistono condizioni familiari e relazioni disfunzionali, è comunque una realtà conosciuta”.

È poi previsto anche un percorso di sostegno per i genitori nell’ottica di recuperare la loro capacità genitoriale e permettere il rientro del minore in famiglia. La legge prevede che l’allontanamento abbia una durata massima di 24 mesi, che però poi possono essere prorogati a seconda dei casi.

L’allontanamento come opportunità  a garanzia del superiore interesse del minore

L’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine, effettuato con le dovute cautele, seguendo le linee guida elaborate, con il supporto di professionisti competenti e con formazione specifica in materia, nonostante sia un’azione dolorosa e traumatica, rappresenta nei casi particolarmente gravi una possibilità di aiuto per il minore e per la sua famiglia, diretto a garantire l’interesse superiore del minore.

Infatti, l’allontanamento è finalizzato ad evitare che la situazione di pregiudizio del minore si aggravi ed è quindi necessario interrompere una situazione di pericolo. Può essere un’opportunità terapeutica per la famiglia che può utilizzare la separazione genitori-figli per recuperare delle funzioni relazionali compromesse, inoltre, il minore, per il tempo necessario,  viene accolto in un contesto protetto che ha delle funzioni compensative rispetto alle carenze genitoriali senza necessariamente, e quando possibile,  recidere il legame affettivo  tra genitori e figli.

In conclusione, il sistema della tutela, dell’accoglienza e dell’accompagnamento dei minorenni e delle loro famiglie, presenta sicuramente delle criticità ma allo stesso tempo costituisce un’opportunità per i minori e le loro famiglie che si trovano in una situazione di grave disagio, pertanto, condividiamo le dichiarazioni di Liviana Marelli, responsabile Infanzia, adolescenza e famiglie del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) secondo cuiIl sistema della tutela, dell’accoglienza e dell’accompagnamento dei minorenni e delle loro famiglie – con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità e fragilità richiede senza dubbio politiche chiare, continuative e capaci di sostenere le competenze genitoriali e prevenire l’allontanamento dei bambini e dei ragazzi dalle famiglie d’origine e contestualmente garantire la buona qualità dell’accoglienza ben utilizzando le procedure e le modalità di verifica e controllo già normativamente previste”.

Avv. Davide Calderoni

Dott.ssa Carmen Capria

per approfondimenti giuridici: http://www.legalpsy.it/linee-guida/

Contatti

1 commento su “Allontanamento del minore: quando viene allontanato dalla famiglia d’origine

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *