Privacy Policy

Affido condiviso: DDL Pillon contro l’interesse dei minori, favorisce la violenza intrafamiliare

Affido condiviso nel DDL Pillon

In questi giorni si discute il disegno di legge n° 735 del 2018, c.d. DDL  Pillon, che si pone l’obiettivo di modificare in maniera radicale le norme relative all’affido condiviso, al mantenimento diretto e di garantire l’applicazione del principio della bigenitorialità in caso di separazione .

Il DDL Pillon cerca di dare applicazione in Italia ai principi espressi  dalla risoluzione n°2079 del 2015 del Consiglio d’Europa rubricata “Equality and shared parental responsibility: the role of fathers” (equità e responsabilità genitoriale condivisa: il ruolo dei padri).

Il DDL in esame ha il merito di provare a porre rimedio alle distorsioni determinate dall’applicazione pratica della legge n°54 dell’8 febbraio 2006,  che prevede l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori (salvo casi particolari) ma che spesso, a causa della specificità e particolarità di ogni situazione reale, porta ad un affido condiviso più nella forma che non nella sostanza. Nella maggior parte dei casi, infatti, il tempo di permanenza del minore presso il genitore non collocatario (solitamente il padre) risulta di molto inferiore rispetto al tempo trascorso con il genitore collocatario (in genere la madre).

Purtroppo però questa proposta sembra mettere al centro le necessità dei genitori piuttosto che realmente occuparsi del superiore interesse del minore e si dimostra addirittura pericolosa nei casi di violenza intrafamiliare.

Vediamo punto per punto quali sono i cambiamenti più rilevanti previsti e le criticità di questo disegno di legge.

Mediazione obbligatoria

La proposta di legge rende obbligatoria la mediazione familiare ed istituzionalizza la figura del mediatore familiare, fino ad oggi, non regolamentata e quindi aperta a varie figure professionali.

La mediazione familiare, che in alcune situazioni può rappresentare uno strumento efficace, risulta, se resa obbligatoria, non solo inutile (per effettuare un percorso di mediazione è infatti indispensabile la volontarietà da parte dei soggetti) ma anche pericolosa e illegittima nel caso di maltrattamenti in famiglia, oltre che eccessivamente onerosa:

– Pericolosa in quanto, nei casi di violenza intrafamiliare, le vittime di abusi e maltrattamenti dovrebbero attendere la conclusione della mediazione prima di poter accedere alla tutela garantita dalla magistratura, con conseguente peggioramento delle condizioni psicologiche dovute alla violenza e, nei casi più gravi, a rischio della propria incolumità fisica. Senza tenere in considerazione che le vittime di violenza si trovano in una condizione di soggezione psicologica, subiscono violenze fisiche e minacce da parte dell’autore di violenza, spesso non effettuano una denuncia e non accedono alle tutele e quindi sono maggiormente ricattabili; pertanto, nessuna mediazione è possibile. I figli, vittime di violenza assistita e/o subita, durante il periodo di mediazione non vengono protetti.

– Illegittima giacché la Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, vieta espressamente, all’art 48, “i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.

Onerosa, perché affrontare una separazione con l’obbligo di mediazione aumenterebbe sensibilmente i costi di una separazione.

 

Tempi paritari ed equilibrio tra i genitori

Il DDL Pillon nell’art.11, prevede una modifica alla disciplina vigente per quanto riguarda il periodo di tempo che il minore deve trascorrere con ciascuno dei genitori, stabilendo che il figlio “ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti…. non meno di 12 giorni al mese compresi i pernottamenti”.

La priorità dell’affido condiviso, in realtà era già prevista dalla legge 54/2006 che stabilisce: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

La nuova disciplina introdotta dal DDL Pillon, prova a modificare la legge 54/2006, stabilendo preventivamente e rigidamente  un numero  di pernottamenti del minore con ognuno di genitori, ma in tal modo non tiene conto delle reali esigenze del minore per quel che concerne la fase evolutiva, il bisogno di uno spazio stabile prevalente, le relazioni familiari e sociali, come invece stabilito da tutte le Convenzioni sovranazionali sui diritti del fanciullo.

Nemmeno si valutano gli eventuali problemi logistici, connessi alla collocazione geografica delle abitazioni dei genitori, ai tempi di spostamenti, al tipo di lavoro dei genitori e alla quantità di tempo che possono dedicare ai figli, compatibilmente con l’orario lavorativo.

La proposta, inoltre, prevede, all’art. 11, che chi non ha la possibilità di ospitare il figlio in spazi adeguati non ha il diritto di tenerlo con sé secondo tempi “paritetici”; ciò comporta una palese discriminazione a carico del genitore che non dispone di una casa grande e non può comunque permettersela.

Assegno di mantenimento e assegnazione della casa

Ulteriore profilo di criticità della DDL Pillon è rappresentato dalla modalità di mantenimento dei bambini che sarà di regola quella diretta, nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ognuno dei genitori. In altre parole, in base alla nuova disciplina, ciascun genitore provvederà – personalmente – alle spese di mantenimento ordinario dei figli durante i periodi che i bambini trascorreranno con loro.

Il giudice potrà stabilire che un genitore corrisponda un assegno periodico all’altro a titolo di contributo di mantenimento per la prole, solo in casi particolari, quando lo riterrà indispensabile, continuando ad utilizzare come parametri per la determinazione dell’ammontare di tale assegno le esigenze dei figli e le rispettive risorse economiche.

Non può rimanere esente da critiche, inoltre, la modifica della disciplina attinente l’assegnazione della casa coniugale.

La normativa attuale prevede che la casa coniugale sia assegnata in via prevalente al genitore collocatario dei minori, quasi sempre la madre, giacché è in linea di massima la stessa il genitore di riferimento.

È evidente che nel caso in cui si preveda un affidamento paritetico, con identici tempi di permanenza dei minori con ognuno dei genitori, il principio dell’assegnazione della casa coniugale in via prevalente al genitore collocatario non può più trovare applicazione; l’obiettivo da raggiungere diverrebbe, infatti, quello di mettere a disposizione del minore due case, nelle quali, appunto, vivere con ciascuno dei genitori per periodi di tempo uguali.

Può però accadere, che il coniuge economicamente più debole (nella maggior parte dei casi le donne, sia perché rinunciano almeno parzialmente all’attività lavorativa per accudire i figli, sia perché i loro stipendi, a parità di mansione lavorativa, sono solitamente più bassi di quelli degli uomini), a causa dell’assegno di mantenimento diretto e della mancata assegnazione della casa coniugale, si trovi comunque in un situazione di difficoltà economica.

Alienazione genitoriale

In base a quanto previsto nell’art. 17 del  DDL Pillon, il giudice può disporre direttamente l’ordine di protezione del minore e allontanamento del genitore che ostacola la relazione del figlio con l’altro genitore “quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi”.

Anche in questo caso, il DDL Pillon lede palesemente l’interesse del minore a vantaggio del “benessere” degli adulti poiché omette di tenere in debita considerazione l’opinione del bambino, oltre che i rapporti e le relazioni che intercorrono tra i genitori e il figlio stesso.

Per queste ragioni, l’applicazione dell’art. 17 citato, ossia l’eventuale allontanamento del genitore che si ritiene ostacoli “la relazione con l’altro genitore”, anche qualora siano assenti giustificati motivi, impone attente valutazioni che dovranno essere compiute dai professionisti qualificati e, quando necessario, nell’ambito di una CTU.

Infatti, risulta generico e non esaustivo il riferimento ai “giustificati motivi”; la denuncia contro un coniuge violento costituirebbe ai sensi di questa norma giustificato motivo? nel caso in cui la vittima di violenza fisica e/o psicologica non denunci l’altro coniuge (come avviene nella maggior parte dei casi), ma comunque sia costretto ad allontanarsi ed anche ad allontanare il figlio stesso dal genitore violento, proprio per tutelare la loro stessa incolumità fisica e psicologica, sussisterebbe un giustificato motivo?

Affido condiviso: equità e responsabilità genitoriale condivisa

La legge 54/2006 sull’affido condiviso, pur avendo il merito di aver introdotto e previsto l’applicazione del principio della bigenitorialità, ha sofferto una sua non sempre corretta ed efficace applicazione pratica.

In effetti, in molti casi, i figli, loro malgrado, non riescono a vivere una relazione piena e soddisfacente con i padri, che devono dedicarsi a tempo pieno alla loro attività lavorativa, in quanto sono costretti a sostenere ingenti spese per il mantenimento dei figli stessi e per soddisfare le loro primarie esigenze personali (ad esempio di alloggio).

Il tale contesto, dunque si  è inserito il DDL Pillon che però crea i problemi fin ora esaminati:

  • Non si preoccupa delle reali esigenze dei minori legate all’età e alla fase evolutiva, alle relazioni familari e sociali, all’esigenza di avere uno spazio stabile prevalente
  • Non protegge le vittime di violenze, favorendo anche l’attivazione di dinamiche che creano la violenza o comunque impediscono la  fuoriuscita da una situazione violenta;
  • L’aspetto economico diventa prioritario nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni familiari, creando discriminazioni di genere, tra i genitori stessi e nel rapporto che loro hanno con i figli.

È auspicabile dunque una maggiore attenzione nella concreta ed effettiva applicazione del principio di bigenitorialità, ovvero di una genitorialità realmente condivisa, che consenta ai figli una crescita serena ed equilibrata, garantendo loro il diritto di relazionarsi con entrambi i genitori, rispettando i tempi di crescita, facendo in modo che la frequentazione del minore con ognuno dei genitori sia compatibile e adeguata con la fase evolutiva.

E’ altresì auspicabile una corretta valutazione e di tutte quelle situazioni critiche che non possono consentire una genitorialità condivisa o che rendono necessario il supporto di specialisti nella gestione del rapporto genitori-figli. Questo significa che il regime di affidamento non può essere deciso a priori ed in maniera rigida ma deve essere adattato alla situazione specifica che si presenta, a garanzia dell’interesse del minore in primis e successivamente per favorire i benessere delle relazioni familiari tout court.

Avv. Davide Calderoni

Dott.ssa Carmen Capria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *