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ASSEGNO DI MANTENIMENTO: come far valere il diritto?

Strumenti per ottenere l’assegno di mantenimento

La legge vigente predispone diversi strumenti che possono essere utilizzati da chi ha diritto (ovvero coniuge e figli) a ottenere il pagamento di un assegno di mantenimento disposto dal Giudice in sede di separazione o divorzio. Occorre precisare che il primo atto da porre in essere, preliminare all’esperimento delle altre azioni giudiziarie previste legislativamente, consiste nell’invio di una lettera di diffida, ossia di una lettera con si intima il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento. Nella lettera si può mettere in mora l’obbligato, ovvero assegnargli un termine entro cui dovrà provvedere al versamento delle somme dovute con l’avvertimento che, in caso contrario, si procederà nei suoi confronti nelle opportune sedi giudiziarie. Ciò premesso, esaminiamo ora singolarmente e sinteticamente gli strumenti a disposizione del coniuge o dei figli cui spetta l’assegno di mantenimento: Procedura esecutiva: nei casi di separazione e divorzio, le condanne al pagamento di somme relative agli obblighi di mantenimento, ancorché stabilite in via provvisoria, sono caratterizzate dall’immediata esecutorietà e dunque costituiscono titoli esecutivi. Si potrà procedere tramite precetto ed eventuale successivo pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi). Sequestro conservativo: il creditore può proporre, ex art. 671 c.p.c., ricorso per ottenere il sequestro conservativo dei beni del coniuge debitore. Istanza di iscrizione di ipoteca presentata al giudice dal coniuge debitore; Ordine di pagamento diretto: in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento ex art. 156, 6° comma, c.c., possono fare istanza al giudice affinché egli ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato (come, ad esempio, il datore di lavoro o l’Inps) che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto; Ricorso al Giudice tutelare competente affinché disponga il ritiro del passaporto.

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